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LA RIFORMA DELLO SPORT PARTE

Parte finalmente la riforma dello sport. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023 numero 206  de decreto correttivo n.120 del 29 agosto 2023 si conclude la modifica dell’impianto normativo che comporta implicazioni e interconnessioni con le norme generali (di tipo tributario, previdenziale, amministrativo e professionale) che andranno ad incidere sulla gestione delle società sportive dilettantistiche e, di conseguenza, sul modo di agire dei dirigenti sportivi, dei direttori sportivi e dei collaboratori della gestione sportiva che operano nelle dodicimila società sportive dilettantistiche di calcio in Italia censite dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Non escludiamo, a dire il vero, anche dei tempi supplementari a questo nuovo impianto normativo considerato che la norma inaugurata con la legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019, passando tra due legislature – la XVIII e la XIX – e quattro Governi, ha previsto un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo con il compito di monitorare e proporre eventuali correttivi durante la sua applicazione.

Vediamo ora in sintesi le principali modifiche; argomento di estremo interesse sul quale l’A.Di.Se. ha già organizzato e promuoverà nei prossimi mesi altri momenti informativi.

Entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere aggiornati gli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Nello specifico, oltre a quanto previsto dalla legge n. 289/02 art. 90 (legge finanziaria per il 2003) va rimodulato l’oggetto sociale definendo l’attività principale e la previsione di svolgimento delle attività diverse. Viene ampliata l’incompatibilità degli amministratori che passa dal limite della medesima carica a qualsiasi carica ricoperta nella stessa ASD/SSD affiliata alla Figc. Questa clausola, come quella dell’oggetto sociale, dovrà essere inserita nello statuto.

Le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società a responsabilità limitata e senza scopo di lucro potranno prevedere di distribuire utili nella misura non superiore al cinquanta per cento, con il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di soli 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

Da una prima analisi della normativa la possibilità di limitare il senza scopo di lucro comporterebbe un restringimento della decommercializzazione dei corrispettivi pagati dai tesserati per i corsi sportivi delle scuole calcio.

Quindi va vista con molta attenzione in considerazione del fatto che anche a parere di chi scrive le società di calcio con utili sono assai rare.

Le modifiche statutarie vanno deliberate convocando l’assemblea straordinaria e rispettando i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Il mancato adeguamento dello statuto a questi nuovi riferimenti tranne quello della distribuzione di utili, comporterà l’esclusione dall’iscrizione dal Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non va pertanto sottovalutato che l’esclusione dal Registro comporterà la mancanza della certificazione della natura dilettantistica svolta dalla ASD/SSD e in tal guisa si perderanno i benefici tributari, assicurativi, previdenziali nonché i possibili contributi da parte della Pubblica Amministrazione e la possibilità di poter aderire al dialogo istituzionale con essa in virtù del consolidato principio costituzionale di sussidiarietà.

Sul versante del lavoro viene introdotto l’apprendistato (contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e occupazione) sia per le società professionistiche che per le ASD/SSD a favore dei giovani di almeno quattordici anni.

Dal primo luglio 2023 tutti quelli che operano previo un compenso nel settore sportivo (tranne i volontari) diventano lavoratori sportivi senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore dove esercitano.

La norma dichiara che sono lavoratori sportivi le seguenti figure:

– l’atleta;

– l’allenatore;

– l’istruttore;

– il preparatore atletico;

– il direttore tecnico;

– Il direttore di gara;

– il direttore sportivo.

Rientrano e rientreranno nella fattispecie anche i collaboratori della gestione amministrativa che si abilitano ai corsi della Lega Nazionale Dilettanti che si tengono in collaborazione con il Settore Tecnico della Figc e l’A.Di.Se.

Va ricordato a questo proposito che l’inserimento delle figure professionali abilitate e i tesserati all’A.Di.Se. hanno trovato con questa riforma un ulteriore riconoscimento, oltre a quello previsto dall’ordinamento sportivo, grazie anche a due precise e articolate audizioni che, in data 19 ottobre 2021 e 23 giugno 2023, hanno visto la partecipazione diretta dell’A.Di.Se. e dei suoi consulenti legali, avvocati Mattia Grassani e Federico Menichini.

In sintesi con la riforma dello sport:

1) Il rapporto di lavoro nel settore professionistico rientra nel contratto di lavoro subordinato.

Esso può assumere la connotazione di contratto di lavoro autonomo solo se l’attività è svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo e non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento.

La prestazione non deve superare le otto ore settimanali o cinque giorni al mese, ovvero trenta giorni all’anno, fatte salve le limitazioni del contratto principale con la società sportiva.

2) Il rapporto di lavoro nel settore dilettantistico potrà svolgersi nelle seguenti tipologie:

– contratto di lavoro subordinato (dipendente);

– contratto di lavoro autonomo nella forma di soggetto con autonoma partita Iva;

– contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata continuativa.

Quest’ultimo rapporto non deve superare le 24 ore settimanali escluso il tempo necessario per la partecipazione alle gare e deve coordinarsi sotto il profilo tecnico sportivo con le norme della Figc.

Per questa tipologia di collaborazione gli obblighi telematici di invio del “Libro Unico del Lavoro” (LUL) e della comunicazione mensile Inps (UNILAV) vengono assolti attraverso il Registro delle attività sportive dove, nella Sezione lavoro, è presente, senza nessun onere per il sodalizio sportivo, la procedura di comunicazione prevista per legge per tutti i lavoratori (e adesso in modo semplificato per quelli sportivi).

Va infine ricordato che per dette collaborazioni coordinate continuative fino all’importo di cinquemila euro all’anno solare è prevista l’esenzione assicurativa e contributiva e, successivamente, fino a quindicimila euro tali compensi sono sottoposti alla contribuzione previdenziale che sarà agevolata fino al 2027.

Questi importi sotto il profilo tributario si trasferiscono dalla categoria dei redditi diversi a quelli di reddito di lavoro e non costituiranno base imponibile fiscale fino all’importo complessivo di quindicimila euro, ovvero non si cumulano con altri redditi.

 

a cura di    – Enzo Marra

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