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Via De Marchi 4/2 - 40123 - Bologna +39 051 580281 info@adise.eu

1.1 E’ costituita un’Associazione denominata “A.DI.SE. – Associazione Italiana Direttori Sportivi”.

2.1 La sede legale dell’Associazione è in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2. L’Associazione potrà anche aprire sedi distaccate ed altri uffici in località diverse dalla sede legale. L’Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà iscriversi a registri tenuti presso enti e/o istituzioni, sportive e non, ricorrendone i presupposti.

3.1 L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone:
a) di rappresentare gli Associati ad ogni livello, di tutelarne il titolo e la dignità professionale, di promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale, di controllarne la condotta e di attuare tutte quelle iniziative che tendano al miglioramento e al perfezionamento professionale;
b) di istituire corsi di formazione e aggiornamento professionale, autonomamente e/o a supporto delle istituzioni federali e di formulare le regole di condotta fra Associati nel rispetto della lealtà di comportamento;
c) di promuovere studi per la migliore formulazione della normativa di interesse specifico per gli Associati;
d) di tenere informati i propri Associati sulla evoluzione legislativa e regolamentare relativamente ai settori normativi che li riguardano;
e) di organizzare eventi e manifestazioni sportive a carattere dilettantistico e non lucrativo.

4.1 Possono assumere la qualità di Associato i soggetti iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991 e successive modificazioni, compresi i soggetti iscritti nella Sezione Speciale del predetto Elenco riservata ai Collaboratori della Gestione Sportiva o in eventuali altre Sezioni o categorie che dovessero essere previste dalla normativa F.I.G.C. All’interno dell’Associazione sarà possibile individuare diverse categorie professionali e/o sezioni nelle quali inquadrare singoli Associati a seconda del loro settore di specializzazione, in analogia con le figure professionali individuate dal Manuale Licenze UEFA, dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché dal Sistema delle Licenze Nazionali, annualmente adottato dalla FIGC. Ai fini dell’applicazione del presente Statuto, gli Associati iscritti a eventuali altre Sezioni dell’Elenco Speciale, diverse rispetto a quella dei Direttori Sportivi e alla Sezione speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva, saranno equiparati tra loro, considerati in un’unica categoria e qualificati come ‘Altre Figure Professionali.
4.2 L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, ai regolamenti ed alle decisioni dell’Associazione.
4.3 Si perde la qualifica di Associato per morosità, dimissioni ed esclusione nei casi previsti dal presente Statuto.
4.4 Possono assumere la qualifica di socio onorario coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, ad personam, Soci d’onore dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, fermo il principio del voto ponderato di cui all’art. 10.3. Essi hanno i diritti dei soci effettivi, nonché il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti dell’Associazione e le norme dall’ordinamento sportivo.
4.5 Gli Associati, con l’iscrizione all’Associazione, cedono all’ADISE i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più Associati.

5.1 L’Associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Detto recesso ha effetto con lo scadere dell’annualità in corso, purché sia formalizzato tre mesi prima dello scadere dell’annualità stessa.
5.2 La sospensione dell’Associato si verifica di diritto, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, quando lo stesso si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché quando questi risulti in mora nel pagamento della quota Associativa di almeno due annualità, e tale condizione permanga al momento della chiusura del periodo stabilito per la sessione di mercato invernale della seconda stagione sportiva di riferimento.
5.3 La delibera di sospensione, inoltre, può essere adottata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei componenti e previa contestazione degli addebiti, nei seguenti casi:
a) in via cautelativa, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, quando è in corso l’accertamento di circostanze che potrebbero condurre all’esclusione dell’Associato;
b) in via disciplinare, fino ad un massimo di un anno, quando l’Associato abbia posto in essere atti contrari agli interessi Associativi o comportamenti che incidono sulla dignità o correttezza professionale;
5.4 L’esclusione di un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei componenti, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 3 (tre) giorni a difesa, quando l’Associato:
a) abbia subito un provvedimento di inibizione o squalifica definitivo, irrogato dagli organi di giustizia sportiva nazionali o internazionali, superiore a dodici mesi;
b) abbia posto in essere gravi atti contrari agli interessi dell’Associazione o comportamenti gravemente pregiudizievoli della dignità professionale.
L’Associato in mora nel pagamento della quota associativa da oltre due annualità, anche non consecutive, che, diffidato in forma scritta, non regolarizzi la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, è escluso di diritto dall’Associazione, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo. In questo caso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la re-iscrizione dell’Associato, in caso di pagamento delle quote non versate o del diverso e minore importo che dovesse essere stabilito dal Consiglio Direttivo, previa valutazione delle condizioni soggettive dell’Associato e su istanza di quest’ultimo.
5.5 In ogni caso, il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti degli Associati, con la maggioranza assoluta dei componenti, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 3 (tre) giorni a difesa, una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi e/o accertati, anche con pronuncia da parte degli organi di giustizia sportiva divenuta definitiva:
a) censura;
b) sospensione temporanea;
c) esclusione.
5.6 In caso di irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti 5.3, 5.4 e 5.5, l’Associato potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, avanti al Collegio dei Probiviri, che risolverà la questione, alla presenza di almeno due membri, in veste di Collegio Arbitrale, amichevole compositore, con lodo irrituale.
5.7 Gli Associati contro i quali è stato emesso un provvedimento del Consiglio Direttivo, o che sono di diritto sospesi, non possono ripetere le quote associative versate, restando obbligati a versare quella relativa all’annualità in corso e per tutto il periodo di sospensione.

6.1 L’ammontare della quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo, che potrà stabilire quote associative differenziate, in relazione agli eventuali vari inquadramenti professionali o alle diverse abilitazioni possedute.
6.2 La quota associativa, inoltre, non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

7.1 Gli Associati hanno diritto di:
a) usufruire di tutti i servizi di consulenza ed assistenza organizzati e predisposti dall’Associazione;
b) partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
c) usufruire dei servizi proposti dal sito web ufficiale e da altri canali ufficiali dell’Associazione.
7.2 Gli Associati decadono dall’esercizio dei diritti indicati al comma precedente in caso di mancato versamento della quota associativa, nonché in caso di interdizione o sospensione ai sensi del presente Statuto.

8.1 Gli Associati hanno il dovere di:
a) rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché le norme emanate dall’ordinamento sportivo;
b) impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell’Associazione;
c) partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall’Associazione o da essa promossi.

9.1 Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
9.2 Le cariche sociali non sono retribuite, salva diversa determinazione dell’Assemblea straordinaria e salve le facoltà del Consiglio di stabilire compensi per i propri membri che svolgono specifici incarichi.

10.1 Composizione
L’Assemblea è composta dagli Associati che siano iscritti da almeno sei mesi alla data dell’Assemblea, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che non siano sospesi e/o interdetti dallo status di Associato.
10.2 Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta per stagione sportiva. L’Assemblea straordinaria può riunirsi su decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta di almeno 1/5 degli Associati abilitati come Direttore Sportivo e/o di 1/3 degli Associati iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e/o di 1/3 degli appartenenti alla categoria delle ‘Altre Figure Professionali’
10.3 Diritto di voto
In Assemblea – tranne il caso dell’Assemblea elettiva, disciplinata dall’art. 12 – e per ogni deliberazione, al fine del computo del quorum deliberativo, l’Associato abilitato come Direttore Sportivo ha diritto ad un voto con valore pari al 100%, l’Associato iscritto alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva ha diritto ad un voto con valore pari al 10% del voto espresso dall’Associato iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, l’Associato appartenente alla categoria delle ‘Altre Figure Professionali’ ha diritto ad un voto con valore pari al 20% del voto espresso dall’Associato iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Ogni Associato, fermo restando il valore ponderato dei voti sopra indicato, può rappresentare un massimo di altri cinque Associati della stessa componente (Direttori Sportivi/Collaboratori della Gestione Sportiva/Altre Figure Professionali), previa esibizione di apposite deleghe scritte.
10.4 Nomina del Presidente e del Segretario
Le Assemblee sono convocate dal Presidente o, in sua assenza da un Vice Presidente, con preferenza per i Vice Presidenti espressione degli iscritti abilitati come Direttore Sportivo e, tra di loro, per il più anziano di età. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Associato nominato in apertura di seduta. Il Segretario dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente fra i componenti dell’Assemblea medesima.
10.5 Convocazione dell’Assemblea e ordine del giorno
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno, sono inviati agli Associati con lettera raccomandata, telefax, Corriere, e-mail o mezzo equipollente che assicuri la prova della consegna, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Fino a sette giorni prima della seduta, può essere richiesta alla Segretaria dell’Associazione la trattazione, nell’ordine del giorno, di uno specifico argomento, purché ciò avvenga su istanza di almeno 5 (cinque) Associati abilitati come Direttore Sportivo e/o da almeno 50 (cinquanta) Associati iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e/o da almeno 25 (venticinque) Associati appartenenti alla categoria delle ‘Altre Figure Professionali’. La Segreteria provvede in tal caso ad aggiornare l’Ordine del Giorno entro 5 (cinque) giorni, ove lo specifico argomento sia ritenuto lecito e di interesse dell’Associazione all’esito dell’esame del Collegio dei Probiviri o, nell’impossibilità di una riunione collegiale, anche di uno solo dei suoi membri, con precedenza del più anziano di età. La Segreteria provvederà alla affissione della integrazione dell’ordine del giorno dell’albo presso la sede dell’Associazione. Tale ultimo adempimento determinerà la regolare convocazione delle assemblee.
10.6 Quorum costitutivi
Per la validità dell’assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei tre quinti degli Associati abilitati come Direttore Sportivo aventi diritto a parteciparvi, nonché la presenza dei tre quinti degli Associati iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva aventi diritto a parteciparvi e dei tre quinti degli Associati appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali aventi diritto a parteciparvi; mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di almeno un terzo degli Associati abilitati come Direttore Sportivo aventi diritto a parteciparvi.
Per le modificazioni e dello Statuto è necessaria la convocazione di apposita Assemblea straordinaria e la presenza, in seconda convocazione, della maggioranza assoluta degli Associati iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi aventi diritto a parteciparvi. Per tali fattispecie, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, fermo restando, ai fini del computo del quorum deliberativo, il valore ponderato dei voti come indicato all’art. 10.3.
Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.
10.7 Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati, fermi restando, ai fini del computo del quorum deliberativo, i valori ponderati del voto dei singoli Associati di cui all’art. 10.3.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, fermi restando, ai fini del computo del quorum deliberativo, i valori ponderati del voto dei singoli Associati di cui all’art. 10.3.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché, in via cumulativa e non alternativa, di almeno tre quarti degli Associati iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e di almeno tre quarti degli Associati appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto tranne che l’Assemblea, a maggioranza assoluta, abbia disposto altra modalità di voto, anche per singoli punti dell’Ordine del Giorno.

11.1 Attribuzioni dell’Assemblea Ordinaria.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) discutere ed approvare la relazione sull’attività Associativa presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
b) discutere ed approvare la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni statutarie;
c) eleggere ogni quattro stagioni sportive, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
11.2 Attribuzioni dell’Assemblea Straordinaria
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
a) deliberare le modifiche dello Statuto;
b) proclamare la decadenza prima del termine del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo, fatte salve le ipotesi di decadenza dichiarate dallo stesso Consiglio Direttivo;
c) deliberare lo scioglimento dell’attività dell’Associazione;
d) stabilire eventuali compensi per titolari di cariche sociali;
e) individuare categorie professionali e/o sezioni speciali entro le quali inquadrare gli Associati a seconda del loro settore di specializzazione o della qualifica acquisita.

12.1 Elettorato attivo
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti all’Associazione da almeno sei mesi alla data dell’Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano sospesi.
12.2 Elettorato passivo
Per essere eletti occorrerà essere in regola con il pagamento delle quote associative, non essere sospesi, squalificati o inibiti, alla data di svolgimento dell’Assemblea, per più di 6 (sei) mesi ai sensi del presente Statuto o in forza di provvedimenti definitivi irrogati dagli organi dell’Associazione o dagli organi di giustizia sportiva e aver presentato la propria candidatura entro 3 (tre) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva, la cui validità deve essere valutata dal Collegio dei Probiviri prima dell’apertura dell’Assemblea.
12.3 Adempimenti preliminari
Prima dell’Assemblea il Consiglio Direttivo predispone l’elenco completo degli Associati aventi diritto di voto, suddivisi tra Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva e Altre Figure Professionali, nonché comunica, a seguito della verifica del Collegio dei Probiviri, il nominativo dei candidati alle cariche elettive. Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina due scrutatori fra i presenti ammessi al voto. Al termine della votazione, questi, con l’assistenza del Segretario dell’Assemblea, procedono allo spoglio delle schede ed il Presidente comunica subito i risultati dell’Assemblea.
12.4 Modalità di voto
Il voto viene espresso mediante presentazione in busta chiusa di una lista che contenga i nominativi dei candidati prescelti ai sensi delle norme di seguito indicate. Risulteranno per primi eletti i nomi che avranno raccolto il maggior numero dei voti, secondo i criteri di seguito previsti e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
12.5 Elezione dei Consiglieri
L’Assemblea eleggerà, come membri del Consiglio Direttivo, 20 (venti) Associati di cui 12 (dodici) iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 5 (cinque) iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva, secondo i requisiti territoriali indicati all’art. 13, e 3 (tre) appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali.
Per quanto riguarda i 12 (dodici) consiglieri iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, tutti gli Associati titolari del diritto di voto ed iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi potranno esprimere fino a 12 (dodici) preferenze, indicando esclusivamente soggetti in possesso della stessa qualifica. Saranno eletti i 12 (dodici) soggetti che avranno riportato il maggior numero dei voti.
Per quanto riguarda i 5 (cinque) consiglieri iscritti nella Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva, tutti gli Associati titolari del diritto di voto ed iscritti nella Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva potranno esprimere 1 (una) preferenza per ogni area territoriale tra quelle indicate all’art. 13, indicando esclusivamente soggetti titolari della stessa qualifica o di qualifica equiparata o equiparabile. Saranno eletti i soggetti che, per ognuna delle 5 diverse aree territoriali avranno riportato il maggior numero dei voti.
Per quanto riguarda i 3 (tre) consiglieri appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali, tutti gli Associati titolari del diritto di voto ed appartenenti a tale categoria potranno esprimere fino a 3 (tre) preferenze, indicando esclusivamente soggetti appartenenti alla stessa categoria. Saranno eletti i 3 (tre) soggetti che avranno riportato il maggior numero dei voti.
12.6 Elezione dei Sindaci Revisori dei Conti
L’Elezione si terrà ai sensi e nel rispetto dell’art. 16.
Ogni iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi potrà indicare il nominativo di un soggetto prescelto per la carica di Sindaco Presidente, di un soggetto prescelto per la carica di componente effettivo, di un soggetto prescelto per la carica di componente supplente. Saranno eletti i tre soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti.
Ogni iscritto alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e ogni appartenente alla categoria delle Altre Figure Professionali potranno indicare il nominativo di un soggetto prescelto per la carica di componente effettivo e di un soggetto prescelto per la carica di componente supplente, indicando esclusivamente soggetti appartenenti a tali due categorie (Collaboratori della Gestione Sportiva o Altre Figure Professionali). Saranno eletti i due soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti.
12.7 Elezione del Collegio dei Probiviri
L’Elezione si terrà ai sensi e nel rispetto dell’art. 17.
Ogni iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi potrà indicare il nominativo di un soggetto, tra i titolari della predetta qualifica oppure non Associato, prescelto per la carica di Presidente, di un soggetto, tra i titolari della predetta qualifica oppure non associato, prescelto per la carica di componente effettivo e di un ulteriore soggetto, tra i titolari della predetta qualifica oppure non Associato, prescelto per la carica di componente supplente. Saranno eletti i tre soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti, fermo restando che almeno una delle tre cariche dovrà essere ricoperta da un Associato iscritto all’Elenco dei Direttori Sportivi.
Ogni iscritto alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e ogni appartenente alla categoria delle Altre Figure Professionali potranno indicare, tra gli Associati appartenenti a tali due categorie (Collaboratori della Gestione Sportiva o Altre Figure Professionali), il nominativo di un soggetto Associato prescelto per la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di un soggetto prescelto per la carica di componente supplente. Saranno eletti i due soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti.
12.8 Proroga delle cariche
Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell’assemblea in cui si è verificato quanto sopra.

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 20 (venti) membri, di cui 12 (dodici) iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 5 (cinque) iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva e 3 (tre) appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali, eletti dall’Assemblea ogni quadriennio sportivo prima delle elezioni, scelti fra gli Associati.
I 5 (cinque) consiglieri iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva o a Sezioni o categorie equiparate o equiparabili, dovranno tassativamente essere residenti:
– quanto ad 1 (uno) consigliere, in uno tra i Comitati Regionali F.I.G.C. di Piemonte/Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna:
– quanto ad 1 (uno) consigliere, in uno tra i Comitati Regionali F.I.G.C. di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nonché le Delegazioni autonome di Trento e Bolzano;
– quanto ad 1 (uno) consigliere, in uno tra i Comitati Regionali F.I.G.C. di Umbria, Marche, Lazio, Sardegna;
– quanto ad 1 (uno) consigliere, in uno tra i Comitati Regionali F.I.G.C. di Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata;
– quanto ad 1 (uno) consigliere, nei Comitati Regionali F.I.G.C. di Calabria, Campania e Sicilia.
Essi rimangono in carica per la durata di quattro stagioni sportive e sono rieleggibili.
13.2 Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione deliberando su tutta la sua attività salvo quanto demandato dallo Statuto all’Assemblea e al Presidente. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione dell’Associazione, con facoltà di delegare specifici incarichi anche retribuiti, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. I suoi compiti sono:
a) amministrazione e gestione dell’Associazione;
b) redazione del rendiconto economico finanziario consuntivo;
c) esecuzione alle delibere assembleari;
d) predisposizione dell’ordine del giorno per l’Assemblea;
e) fissazione delle quote Associative e degli altri eventuali oneri a carico degli Associati;
f) assegnazione di compiti ai suoi membri, determinandone modalità ed eventuali compensi;
g) nomina di speciali Commissioni per lo studio e la formulazione di proposte e di risoluzioni;
h) ogni decisione in ordine alla tutela in sede civile e penale dell’Associazione e dei suoi Associati.
13.3 Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri, sia di indirizzo, sia operativi, relativamente agli aspetti logistici e organizzativi riguardanti l’inquadramento e l’attività associativa dei soggetti operanti nel settore dilettantistico, adottando, all’uopo, ogni più opportuna determinazione.
13.4 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche esterno al Consiglio stesso.
13.5 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, almeno quattro volte per stagione sportiva, su convocazione del Presidente o di almeno otto consiglieri.
13.6 L’avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo telefax, e-mail o strumento equipollente, con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell’adunanza. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 8 (otto) componenti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, di cui almeno 2 (due) tra il Presidente ed i Vice-Presidenti aventi tale qualifica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, prevalendo a parità di voti, quello del Presidente, o, ove questi non fosse presente, del Vice-Presidente iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, con preferenza, tra questi ultimi, del più anziano in carica. I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, o comunque non partecipino almeno alla metà delle sedute nel corso della stagione sportiva, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio. In caso di decesso, dimissioni o comunque cessazione dell’incarico di un membro, allo stesso subentra il primo dei non eletti tra gli Associati avente la medesima qualifica (Direttori Sportivi/Collaboratori della Gestione Sportiva/Altre Figure Professionali) del componente cessato.

14.1 Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, entro quindici giorni dall’insediamento; per l’elezione è necessaria la maggioranza dei voti dei Consiglieri eletti.
14.2 Il Presidente rimane in carica per quattro stagioni sportive ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotia per l’esercizio dei poteri conferitigli. Nel caso che il Presidente cessi dalla carica prima della fine del mandato, il Consiglio provvede entro un mese ad eleggere il nuovo Presidente tra i propri membri iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Se tuttavia, mancano meno di sei mesi alla scadenza del Consiglio, la carica viene assunta dal Vice Presidente designato dal Consiglio, ferma restando il possesso della qualifica di cui all’art. 14.1.
14.3 Per particolari ed urgenti motivi il Presidente può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l’immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione.

15.1 Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, n. 3 (tre) VicePresidenti, di cui 2 (due) iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi ed eletti dai Consiglieri aventi tale qualifica, ed 1 (uno) iscritto alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva o appartenente alla categoria delle Altre Figure Professionali, eletto dai Consiglieri aventi la qualifica di Collaboratore della Gestione Sportiva e appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali.
15.2 L’elezione dei Vice Presidenti dovrà avvenire nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all’Assemblea Elettiva ed avverrà a scrutinio segreto e maggioranza relativa dei voti.
15.3 Ogni Consigliere potrà esprimere la preferenza esclusivamente per l’elezione del/dei VicePresidente/VicePresidenti aventi la stessa qualifica (Direttore Sportivo/Collaboratore della Gestione Sportiva o Altre Figure Professionali).
15.4 I VicePresidenti sostituiscono il Presidente e ne fanno le veci in caso di decadenza dall’incarico o impedimento, temporaneo o permanente, con prevalenza dei rappresentanti della categoria degli iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e, tra loro, del più anziano di età.
15.5 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire deleghe e poteri specifici ai VicePresidenti con riferimento a singoli progetti, iniziative o aree o ambiti di attività.

16.1 L’Assemblea elegge fra gli Associati il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro stagioni sportive e sono rieleggibili.
16.2 Le cariche saranno ripartite come segue:
– il Presidente, un componente effettivo ed un componente supplente dovranno essere iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, ed eletti dagli Associati aventi tale qualifica;
– un componente effettivo ed un componente supplente dovranno essere iscritti alla Sezione Speciale dei Collaboratori della Gestione Sportiva o appartenenti alla categoria delle Altre Figure Professionali, ed eletti dagli Associati aventi tali qualifiche
16.3 In caso di impedimento di uno dei Revisori dei Conti, quest’ultimo sarà sostituito dal membro supplente avente la stessa qualifica (Direttore Sportivo/Collaboratore della Gestione Sportiva o Altre Figure Professionali) di quello sostituito.
16.4 Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore effettivo e supplente è chiamato a far parte del Collegio il primo dei non eletti dall’Assemblea avente la stessa qualifica (Direttore Sportivo/Collaboratore della Gestione Sportiva o Altre Figure Professionali) rispetto al/ai revisore/i cessato/i.
16.5 Il Collegio dei revisori:
a) controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione in materia all’Assemblea.
16.6 E’ incompatibile l’appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio Direttivo.

17.1 L’Assemblea elegge fra gli Associati, e/o fra i non Associati, il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi, di cui uno Presidente, che durano in carica quattro stagioni sportive e sono rieleggibili, nonché due membri supplenti. I membri del collegio esterni all’Associazione vengono scelti fra persone appartenenti alla Magistratura o iscritte all’albo degli Avvocati. In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentra il membro supplente più anziano di età.
17.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) valutare le infrazioni al presente Statuto ed i provvedimenti disciplinari irrogati agli Associati. Il Collegio dei Probiviri interviene su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta dell’Associato;
b) svolgere funzioni, se concordemente richieste dalle parti, di Collegio Arbitrale, amichevole compositore di eventuali controversie fra gli Associati e l’Associazione e delle vertenze fra Associati che abbiano stretto riferimento con l’attività professionale, che decide con lodo irrituale;
c) valutare la legittimità delle proposte di trattazione all’ordine del giorno dell’Assemblea di argomenti proposti dagli Associati;
d) valutare la regolarità e la legittimità delle candidature presentate in occasione delle Assemblee elettive.

18.1 L’esercizio sociale ha inizio il primo luglio di ciascun anno e termina il trenta giugno dell’anno successivo.
18.2 Entro il termine della stagione sportiva successiva a quella di riferimento, l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico e finanziario.
18.3 In ogni caso durante la vita dell’Associazione, si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

19.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche. Costituiscono patrimonio dell’A.Di.Se. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti.

20.1 La destinazione di fondi a riserva e/o a specifiche finalità, attività e/o utilità, connesse o comunque collegate agli scopi sociali dell’Associazione, è vincolata ad apposita delibera dell’Assemblea ordinaria, assunta con le modalità e le maggioranze di cui agli articoli n. 10.6 e 10.7 del presente Statuto.
20.2 La destinazione dei fondi di cui al comma precedente potrà essere revocata, modificata, integrata o sostituita esclusivamente a seguito di successiva delibera assembleare ordinaria , adottata con le modalità e le maggioranze di cui agli articoli n. 10.6 e 10.7 del presente Statuto.

21.1 Qualora l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di rimanenza attiva il patrimonio dell’Associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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