Un’interessante sentenza della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, nella prima parte della Stagione sportiva 2016/17, ha annullato e riformato una precedente decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale in materia di squalifica di calciatori nelle gare di Coppa Italia. Il caso in questione, dal punto di vista normativo, chiama in causa, da un lato, l’Art.19 del Codice di Giustizia Sportiva, con particolare attenzione al principio di distinzione del Comma 11.1 rispetto alle competizioni di Coppa Italia “in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. E, dall’altro, il Comma 6 dell’Art. 22 del medesimo Codice per il quale tale distinzione “non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia”. Il tutto avendo sullo sfondo una sorta di specificità riconosciuta alla TIM CUP, quale Coppa Italia organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Di seguito è possibile scaricare in pdf l’analisi completa N.B. Questo approfondimento in materia di giustizia sportiva è stato realizzato utilizzando le Carte federali della FIGC consultabili nel sito internet www.figc.it, aggiornate a gennaio 2017, così come i Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale e della Corte Sportiva d’Appello. Tale lavoro non ha la pretesa di sostituire la documentazione ufficiale della FIGC, alla quale si rimanda con l’auspicio di aver comunque contribuito a portare degli spunti di riflessione.
Il principio di distinzione delle squalifiche nelle gare di Coppa Italia
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